Accesso civico
D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 – articolo 5 comma 2
Accesso civico a dati e documenti
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
Accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso generalizzato deve essere all’ufficio che detiene i dati.
La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.
L’accesso, ove consentito, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell’istituto indicata nell’art 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.