D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 – articolo 13 comma 1 lettera b) e c)

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generali, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

c) all’illustrazione semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

 

Organigramma